martedì 20 maggio 2008

Le regole della comunicazione in rete

Lunedì ha avuto luogo l'ultima lezione di Informatica applicata al giornalismo e per coerenza sono riuscito ad arrivare in ritardo ancora una volta, in realtà in questo caso bisogna ringraziare Trenitalia che non si smentisce mai e mi regala dolci mezzore in stazione alle 7 di mattina a guardare la gente che passa. Forse anche questa è una forma di comunicazione, le Ferrovie dello Stato mi vogliono far capire qualcosa, magari mi stanno dicendo:" Lascia perdere, cambia mezzo!".
In ritardo, ad ogni modo, non ci sono solo i treni ma anche le normative sulla comunicazione in rete. Come ha spiegato Giancarlo Mola in un articolo su Repubblica nel mondo reale ci sono le telecamere nascoste, sulla legittimità delle quali si è molto discusso nei giorni passati. Ma anche il mondo virtuale è pieno di occhi che guardano. Si tratta di meccanismi ben più insidiosi perché sono il frutto delle più moderne tecnologie. Ma soprattutto perché utilizzano in modo improprio meccanismi del tutto legittimi e sono difficilissimi da individuare...quando siamo su Internet la nostra privacy può essere continuamente minacciata, le nostre abitudini monitorate, le nostre identità telematiche drammaticamente nude.
Così come esiste una legislazione in merito alla comunicazione sui media tradizionali, presto ne sarà ultimata una anche per quella in rete, che necessiterà di continue revisioni ed aggiornamenti necessari per stare dietro al potenziale evolutivo del medium. Chi si dovrà occupare della privacy in rete saranno l'Autorità Garante per le comunicazioni (Agcom) e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, le quali dovranno fare i conti con la possibilità, offerta dalla moderne tecnologie, di pubblicare qualsiasi cosa.
E' semplice e veloce capire quanto complicata possa essere la questione della legalità in rete, basti pensare al problema della "determinatezza" dell'ipotetico reato: nel caso sia stato commesso un reato di diffamazione tramite la pubblicazione di una certa notizia, il potenziale colpevole nel giro di 30 secondi sarà in grado di far sparire l'articolo dalla rete, cancellandone ogni prova.

Rimanendo in tema di legge, occorre fare la distinzione tra copyright e copyleft: il primo, letteralmente diritto di copia, va ad identificare il diritto, appartenente al possessore della proprietà intellettuale dell'oggetto, di controllarne la riproduzione e la diffusione, con qualsisi mezzo esse vengano effettuate. Chiaramente, è ovvio che l'applicazione rigorosa delle leggi sul diritto d'autore a Internet ne bloccherebbe completamente le funzionalità; si sta difatti correndo ai ripari. Nel dicembre 1996 una convenzione internazionale ha stabilito che le copie temporanee di documenti digitali - ad esempio quelli contenuti nella cache dei nostri browser - non rappresentano una violazione del copyright. Per copyleft, invece, si intende il permetto d'autore ovvero un metodo generico per rendere un programma libero e fare sì che tutte le modifiche e versioni estese del programma diventino anch'esse software libero.
Insomma, l'utilizzazione della rete a scopo produttivo o comunicativo prevede la conoscenza di numerosi fattori tecnologici, deontologici e legali che ogni anno saranno sempre più complessi e rigidi, a noi giovani aspiranti alla professione spetta il compito di tuffarci per primi in questo mondo tanto accattivante quanto complicato. Ma come diceva un sommo poeta:"Memento audere semper" (Ricorda di osare sempre).

Qualche link utile: Legge sulla privacy
Codice deontologico relativo al tratt. dati personali nell'attività giornalistica
Interlex: interessantissimo periodico di informazione, tecnologia e diritto

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